TRADUCENDO MONDI
UNA NORMATIVA
DA CONOSCERE
Il diritto d’autore del traduttore e la legge dimenticata


      
Esistono da oltre sessant’anni dei dispositivi legislativi che regolano e tutelano il lavoro di chi traduce, ma che vengono ignorati da gran parte della categoria e, naturalmente, disattesi dagli editori. Si è, così, tenuto poche settimane fa un seminario in proposito nella biblioteca di Villa Mercede a Roma, in cui è intervenuto il prof. Fabrizio Megale che ha pubblicato nel 2004 l’unico testo organico sull’argomento finora disponibile in Italia.
      



      

di Elisa Comito

 

 

Il 12 febbraio scorso nella biblioteca di Villa Mercede a Roma si è svolto un seminario sul diritto d’autore del traduttore tenuto dal Prof. Fabrizio Megale, con la partecipazione della Prof.ssa Ida Baucia, responsabile del supporto gestionale della Sezione OLAF (Opere Letterarie ed Arti Figurative) della Siae. Il seminario, organizzato dalla dott.ssa Simona Cives, responsabile del Progetto “Casa delle Traduzioni” dell’Istituzione Biblioteche di Roma, si inquadra nella serie di iniziative che da tempo vedono impegnata la stessa Istituzione in collaborazione con i traduttori e le loro associazioni. Poiché la promozione del diritto d’autore costituisce una priorità per la sezione traduttori SNS, le riflessioni scaturite dal seminario ci offrono l’opportunità di tracciare un quadro generale.

In apertura il Prof. Megale, per valutare il taglio da dare all’esposizione, ha chiesto al pubblico, composto in gran parte da traduttori, chi fosse a digiuno in materia di diritto d’autore e chi conoscesse l’argomento almeno a livello basilare. L’uditorio era diviso approssimativamente in due: una metà dei traduttori presenti non conosceva parte delle norme che regolano il proprio lavoro.

Eppure il diritto d’autore del traduttore è sancito dalla legge da oltre 60 anni. Parliamo della legge sul diritto d’autore del 22 aprile 1941 n. 633 (LDA), seguita dal regolamento di attuazione, il R.D. del 18 maggio 1942 n. 1369, che con successive modifiche e integrazioni è tuttora in vigore.

Sin dal capo I la LDA annovera le traduzioni tra le “opere d’ingegno di carattere creativo” tutelate dal diritto d’autore. Ma questa legge per i traduttori rimane spesso lettera morta. Non solo perché in alcuni articoli contiene clausole “salvo patto contrario” che di fatto ne inficiano le disposizioni, ma soprattutto perché è ignorata da troppi traduttori e loro committenti che, è bene sottolinearlo, non sono solo editori ma anche enti, agenzie, studi editoriali, associazioni, aziende ecc. (è la natura dell’opera, non del committente, a stabilire se ricade sotto il diritto d’autore). Così, mentre nella maggioranza dei paesi europei negli anni Novanta le leggi nazionali sul diritto d’autore sono state riviste per attualizzarle e rinforzare i diritti dei traduttori, nel rispetto della normativa internazionale, da noi bisogna ancora lottare per l’applicazione della legge esistente.

Eppure la LDA ha un’importanza fondamentale per il nostro lavoro: oltre a riconoscere la natura di autore del traduttore di un’opera d’ingegno, stabilisce una serie di diritti morali ed economici (tra i primi il diritto di paternità e di integrità dell’opera) e prevede un contratto specifico, il contratto di edizione di traduzione, per regolarli. La normativa sul diritto d’autore si riflette inoltre su quella fiscale, che stabilisce un regime speciale agevolato per i compensi derivanti dai diritti d’autore. Questi, infatti, sono sottoposti solo all’IRPEF nella misura del 20% sul 75% (sul 60% per chi ha meno di 35 anni). Non prevedono il versamento dei contributi INPS né la necessità di aprire la partita IVA. La scarsa osservanza della legge porta quindi a pesanti conseguenze, dall’insufficiente consapevolezza del ruolo del traduttore all’applicazione di un regime fiscale più oneroso al persistente impiego, accanto al contratto di edizione di traduzione, di contratti meno favorevoli ai traduttori come contratti di prestazione d’opera intellettuale e contratti di vendita. Tanto per citare una differenza fondamentale, il contratto di edizione di traduzione prevede la cessione dei diritti di utilizzazione economica dell’opera elencati nel contratto per un massimo di 20 anni (dopodiché tornano al traduttore e l’editore, se vuole continuare a vendere l’opera, deve rinegoziarli) mentre col contratto di prestazione d’opera intellettuale i diritti elencati vengono ceduti per sempre e col contratto di vendita il traduttore rinuncia tout court a ogni diritto (infatti in genere la prima clausola di tale contratto recita: “Il traduttore cede e vende all’editore la proprietà della traduzione dell’opera, intendendosi come proprietà l’insieme di tutti i diritti esclusivi di utilizzazione economica della traduzione”). Ricordando che la LDA considera ogni diritto indipendente dagli altri (tanto che si parla del diritto d’autore come di un “fascio di diritti”) e distingue tra diritto principale (il diritto di pubblicazione della normale edizione in volume) e diritti secondari (tutte le altre forme di utilizzazione) è ovvia l’enorme differenza che corre tra cederli tutti in blocco e cederli selettivamente (e con diverse modalità di compenso), tra cederli per un periodo di tempo limitato e per sempre.

La possibilità concessa dalla LDA di cedere i diritti patrimoniali (quelli morali sono inalienabili) tramite diverse tipologie di contratto ha una ragion d’essere in quanto una traduzione in diritto d’autore può essere commissionata, oltre che da un editore, da soggetti diversi impossibilitati a stipulare un contratto d’edizione. Ma tali contratti non possono essere usati per eludere la legge e impiegati senza motivo al posto del contratto di edizione stabilito dalla legge stessa. L’articolo 107, che apre il Capo II relativo alla “Trasmissione dei diritti di utilizzazione”, è chiaro: “I diritti di utilizzazione spettanti agli autori delle opere dell’ingegno, nonché i diritti connessi aventi carattere patrimoniale, possono essere acquisiti, alienati o trasmessi in tutti i modi e forme consentiti dalla legge [quindi con diverse tipologie di contratto, N.d.A.], ***salvo l’applicazione delle norme contenute in questo capo***.” E le norme, nella Sezione III del Capo, stabiliscono che il “contratto con il quale l’autore concede a un editore l’esercizio del diritto di pubblicare per le stampe, per conto e a spese dell’editore stesso, l’opera dell’ingegno” sia il “Contratto di Edizione” (art. 118), regolato dettagliatamente negli articoli successivi.

Quanti traduttori, anche editoriali, sanno come dev’essere strutturato un contratto di edizione di traduzione e il significato delle sue numerose clausole? Molti firmano, senza ben comprenderlo, qualsivoglia contratto presentatogli dall’editore. E, parlando di editori, quanti eludono l’articolo 33 del regolamento di attuazione della LDA, il quale stabilisce che “Per le opere tradotte, sulla copertina o sul frontespizio dell’esemplare devono essere impressi, oltre che il nome e cognome del traduttore, il titolo dell’opera e l’indicazione della lingua da cui è stata fatta la traduzione”? Basta entrare in una libreria per rendersene conto.

Ad aggravare la situazione, molti traduttori che non lavorano con l’editoria, anche quando provengono da scuole superiori per interpreti e traduttori o da corsi di laurea in traduzione, ignorano completamente il diritto d’autore. E regolarmente si trovano colleghi che effettuano (per riviste, giornali, agenzie, enti, imprese) traduzioni che la legge pone sotto il diritto d’autore come se fossero traduzioni tecniche da effettuarsi in regime IVA. Anche tra quelli che sanno dell’esistenza del diritto d’autore è diffuso l’equivoco che riguardi solo i traduttori editoriali.  




Mostra 20 libristi, galleria Cortese & Lisanti, Roma, 2010


Un faro in questo panorama tenebroso è Il diritto d’autore del traduttore di Fabrizio Megale (Editoriale Scientifica, 2004), l’unico testo organico sull’argomento finora pubblicato in Italia. Il libro offre un quadro chiaro e articolato, sebbene necessariamente sintetico, della legge, delle prospettive e delle problematiche oggi esistenti in diversi settori della traduzione. Costituisce una bussola legale per il traduttore perché, oltre a dare i riferimenti di base, offre una sintesi degli orientamenti della dottrina e della giurisprudenza in materia.

Come ha avuto occasione di ricordare l’autore durante il seminario, le sentenze relative al diritto d’autore sulle traduzioni sono ancora pochissime, e in molti casi il saggio offre uno spaccato di orientamenti di dottrina e giurisprudenza contrastanti, che aspettano di essere meglio definiti. Lo saranno man mano che più traduttori (anche tramite le loro organizzazioni), più giuristi e magistrati dedicheranno la loro attenzione al settore.

Oggi sono pochissimi in campo legale i professionisti con una conoscenza approfondita del diritto d’autore, e ancora meno quelli esperti nelle problematiche specifiche dei traduttori. Lo stesso dicasi per i fiscalisti. Cosciente di questa situazione, che perpetua la diffusa violazione della normativa, la sezione traduttori dell’SNS ha individuato tra gli obiettivi prioritari l’accrescimento delle proprie competenze legali e la collaborazione con professionisti qualificati. Nel frattempo è necessario che i singoli traduttori si documentino e si incarichino in prima persona di formare i propri consulenti, a cominciare dai commercialisti (i quali hanno troppi pochi clienti che lavorano col diritto d’autore per essere ben informati).

Iniziando a documentarci ci rendiamo conto che la legge, pur nella sua imperfezione, offre strumenti importanti ai traduttori, a cominciare proprio dal contratto di edizione di traduzione. Nonostante questo contenga clausole che lo rendono sbilanciato a favore degli editori, lascia anche ai traduttori un certo spazio di contrattazione. La prima volta che un traduttore legge un contratto di edizione di traduzione può avere l’impressione di trovarsi di fronte un testo in una lingua sconosciuta, ma dopo un po’ di pratica con le varie clausole e dopo un po’ di esperienza (unita a qualche disavventura) professionale entrerà nei meccanismi e riuscirà a penetrare il “legalese” per arrivare al significato delle clausole, acquisendo la capacità di valutare le modifiche opportune e necessarie. Parlo per esperienza: nei contratti che ho firmato negli ultimi anni non ce n’è stato uno in cui non abbia chiesto di modificare una o più clausole. E non c’è stata una volta in cui non abbia ottenuto dei risultati. Certo, le modifiche sono state parziali rispetto alle mie richieste perché, come succede alla maggior parte dei traduttori freelance, la mia forza contrattuale è molto minore di quella degli editori, ma il risultato è stato comunque importante. Intanto perché ho ottenuto modifiche significative e per ogni contratto successivo partirò da una base migliore. Poi perché, dato che come mi muovo io si muovono anche altri colleghi, tutti insieme, lavorando su contratti diversi, contribuiamo a migliorare lo standard generale. Inoltre la contrattazione abitua gli editori a capire che hanno di fronte degli interlocutori preparati, aumenta il loro rispetto e riduce le tentazioni di adottare comportamenti scorretti.

È importante ricordare che noi traduttori abbiamo un vantaggio rispetto agli editori, soprattutto ai grandi editori “imprigionati” in rigidi meccanismi aziendali. Mentre le loro azioni e reazioni sono fortemente condizionate dal punto di vista dei tempi e delle modalità, noi siamo liberi di adottare strategie originali, flessibili e tagliate su misura per i diversi casi. Quello che ci definisce come traduttori-autori è proprio la creatività. È doveroso utilizzare questa creatività per rinforzare i nostri diritti, elaborare percorsi di crescita, a livello individuale e di categoria, che ci consentano di incidere sempre più nel nostro settore di lavoro. Dobbiamo sviluppare la capacità di interpretare e usare gli strumenti legali come facciamo con quelli linguistici, “importare” le migliori prassi a livello europeo come facciamo con la letteratura. In diversi paesi della UE le associazioni dei traduttori e degli editori hanno concordato dei contratti quadro, delle condizioni generali di contratto o dei codici di usi che rappresentano un punto di riferimento per i contratti di  traduzione individuali (Code des usages in Francia, Modelos de contratos de traducción in Spagna, Model Translator/Publisher Agreement in Gran Bretagna, Normal kontrakt in Norvegia ecc.). Sempre più spesso i contratti europei prevedono il compenso misto, in Italia ancora poco diffuso. I traduttori, oltre alla retribuzione a cartella, ricevono un compenso espresso in percentuale sulle vendite (royalties). Tale sistema appare l’unico in grado di garantire al traduttore un equo compenso, un diritto più volte richiamato a livello internazionale a partire dai due principali punti di riferimento in materia: la Raccomandazione di Nairobi sulla protezione giuridica dei traduttori, approvata dalla Conferenza Generale dell’UNESCO il 22 novembre 1976, e la Carta del traduttore, approvata dalla Federazione internazionale dei traduttori (FIT) a Dubrovnik nel 1963, ed emendata a Oslo il 9 luglio 1994. Quest’ultima, nell’art. 21 del Capitolo III, relativo alla “Condizione economica e sociale del traduttore”, afferma: “Il traduttore dev’essere associato alla fortuna della sua opera; in particolare gli dev’essere garantito il diritto a una remunerazione proporzionale al profitto commerciale della traduzione.” Per poi chiarire nell’articolo successivo che, essendo la traduzione un’opera su commissione, “il suo autore ha il diritto ad essere remunerato indipendentemente dai profitti commerciali dell’opera tradotta”. Pertanto nei contratti misti (ormai lo standard in diversi paesi, come in Francia) i diritti di autore patrimoniali vengono ceduti in parte con un compenso forfetario, che rimane al traduttore indipendentemente dal numero di copie vendute, e in parte con una percentuale per ogni copia venduta dopo l’ammortamento dell’anticipo. Naturalmente le formule specifiche possono differire nei vari contratti, e le associazioni europee dei traduttori sono impegnate in un confronto per valutare quali funzionino meglio. È ora che anche noi traduttori italiani ci impegniamo al loro fianco, consapevoli che la riaffermazione del diritto d’autore del traduttore, contro le sue costanti violazioni, è la prima “opera d’ingegno” cui dobbiamo dedicarci.

 

 

 

*  Elisa Comito lavora come traduttrice letteraria e scientifica dall’inglese, dal francese e dal romeno. È socia della sezione traduttori SNS e dell’AITI. Si è specializzata in testi di confine tra narrativa e saggistica, che spaziano tra generi e temi diversi, e in opere di autori con appartenenza culturale composita. I diritti dimenticati le interessano particolarmente e oltre che nel sindacato nel (poco) tempo libero dal lavoro è impegnata con Amnesty International nella promozione dei diritti umani, convinta che tutti i diritti, economici, sociali e culturali, siano indivisibili, interdipendenti e correlati.

 

 

 




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