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di Elisa Comito
Il 12 febbraio scorso nella biblioteca di Villa Mercede a
Roma si è svolto un seminario sul diritto d’autore del traduttore tenuto dal
Prof. Fabrizio Megale, con la partecipazione della Prof.ssa Ida Baucia,
responsabile del supporto gestionale della Sezione OLAF (Opere Letterarie ed
Arti Figurative) della Siae. Il seminario, organizzato dalla dott.ssa
Simona Cives, responsabile del Progetto “Casa delle Traduzioni”
dell’Istituzione Biblioteche di Roma, si inquadra nella serie di iniziative che
da tempo vedono impegnata la stessa Istituzione in collaborazione con i
traduttori e le loro associazioni. Poiché la promozione del diritto d’autore
costituisce una priorità per la sezione traduttori SNS, le riflessioni
scaturite dal seminario ci offrono l’opportunità di tracciare un quadro
generale.
In apertura il Prof. Megale, per valutare il taglio da dare
all’esposizione, ha chiesto al pubblico, composto in gran parte da traduttori,
chi fosse a digiuno in materia di diritto d’autore e chi conoscesse l’argomento
almeno a livello basilare. L’uditorio era diviso approssimativamente in due:
una metà dei traduttori presenti non conosceva parte delle norme che regolano
il proprio lavoro.
Eppure il diritto d’autore del traduttore è sancito dalla
legge da oltre 60 anni. Parliamo della legge sul diritto d’autore del 22 aprile
1941 n. 633 (LDA), seguita dal regolamento di attuazione, il R.D. del 18 maggio
1942 n. 1369, che con successive modifiche e integrazioni è tuttora in vigore.
Sin dal capo I la
LDA annovera le traduzioni tra le “opere d’ingegno di
carattere creativo” tutelate dal diritto d’autore. Ma questa legge per i traduttori
rimane spesso lettera morta. Non solo perché in alcuni articoli contiene
clausole “salvo patto contrario” che di fatto ne inficiano le disposizioni, ma
soprattutto perché è ignorata da troppi traduttori e loro committenti
che, è bene sottolinearlo, non sono solo editori ma anche enti, agenzie, studi
editoriali, associazioni, aziende ecc. (è la natura dell’opera, non del
committente, a stabilire se ricade sotto il diritto d’autore). Così, mentre
nella maggioranza dei paesi europei negli anni Novanta le leggi nazionali sul
diritto d’autore sono state riviste per attualizzarle e rinforzare i diritti
dei traduttori, nel rispetto della normativa internazionale, da noi bisogna
ancora lottare per l’applicazione della legge esistente.
Eppure la LDA
ha un’importanza fondamentale per il nostro lavoro: oltre a riconoscere la
natura di autore del traduttore di un’opera d’ingegno, stabilisce una serie di
diritti morali ed economici (tra i primi il diritto di paternità e di integrità
dell’opera) e prevede un contratto specifico, il contratto di edizione di
traduzione, per regolarli. La normativa sul diritto d’autore si riflette
inoltre su quella fiscale, che stabilisce un regime speciale agevolato per i
compensi derivanti dai diritti d’autore. Questi, infatti, sono sottoposti solo
all’IRPEF nella misura del 20% sul 75% (sul 60% per chi ha meno di 35 anni).
Non prevedono il versamento dei contributi INPS né la necessità di aprire la
partita IVA. La scarsa osservanza della legge porta quindi a pesanti
conseguenze, dall’insufficiente consapevolezza del ruolo del traduttore
all’applicazione di un regime fiscale più oneroso al persistente impiego,
accanto al contratto di edizione di traduzione, di contratti meno favorevoli ai
traduttori come contratti di prestazione d’opera intellettuale e contratti di
vendita. Tanto per citare una differenza fondamentale, il contratto di edizione
di traduzione prevede la cessione dei diritti di utilizzazione economica
dell’opera elencati nel contratto per un massimo di 20 anni (dopodiché tornano
al traduttore e l’editore, se vuole continuare a vendere l’opera, deve
rinegoziarli) mentre col contratto di prestazione d’opera intellettuale i
diritti elencati vengono ceduti per sempre e col contratto di vendita il
traduttore rinuncia tout court a ogni diritto (infatti in genere la prima
clausola di tale contratto recita: “Il traduttore cede e vende all’editore la
proprietà della traduzione dell’opera, intendendosi come proprietà l’insieme di
tutti i diritti esclusivi di utilizzazione economica della traduzione”). Ricordando
che la LDA
considera ogni diritto indipendente dagli altri (tanto che si parla del diritto
d’autore come di un “fascio di diritti”) e distingue tra diritto principale (il
diritto di pubblicazione della normale edizione in volume) e diritti secondari
(tutte le altre forme di utilizzazione) è ovvia l’enorme differenza che corre
tra cederli tutti in blocco e cederli selettivamente (e con diverse modalità di
compenso), tra cederli per un periodo di tempo limitato e per sempre.
La possibilità concessa dalla LDA di cedere i diritti
patrimoniali (quelli morali sono inalienabili) tramite diverse tipologie di
contratto ha una ragion d’essere in quanto una traduzione in diritto d’autore
può essere commissionata, oltre che da un editore, da soggetti diversi
impossibilitati a stipulare un contratto d’edizione. Ma tali contratti non
possono essere usati per eludere la legge e impiegati senza motivo al posto del
contratto di edizione stabilito dalla legge stessa. L’articolo 107, che apre il
Capo II relativo alla “Trasmissione dei diritti di utilizzazione”, è chiaro: “I
diritti di utilizzazione spettanti agli autori delle opere dell’ingegno, nonché
i diritti connessi aventi carattere patrimoniale, possono essere acquisiti,
alienati o trasmessi in tutti i modi e forme consentiti dalla legge [quindi con
diverse tipologie di contratto, N.d.A.], ***salvo l’applicazione delle norme
contenute in questo capo***.” E le norme, nella Sezione III del Capo,
stabiliscono che il “contratto con il quale l’autore concede a un editore
l’esercizio del diritto di pubblicare per le stampe, per conto e a spese
dell’editore stesso, l’opera dell’ingegno” sia il “Contratto di Edizione” (art.
118), regolato dettagliatamente negli articoli successivi.
Quanti traduttori, anche editoriali, sanno come dev’essere
strutturato un contratto di edizione di traduzione e il significato delle sue
numerose clausole? Molti firmano, senza ben comprenderlo, qualsivoglia
contratto presentatogli dall’editore. E, parlando di editori, quanti eludono
l’articolo 33 del regolamento di attuazione della LDA, il quale stabilisce che
“Per le opere tradotte, sulla copertina o sul frontespizio
dell’esemplare devono essere impressi, oltre che il nome e cognome del
traduttore, il titolo dell’opera e l’indicazione della lingua da cui è stata
fatta la traduzione”? Basta entrare in una libreria per rendersene conto.
Ad aggravare la situazione, molti traduttori che non
lavorano con l’editoria, anche quando provengono da scuole superiori per
interpreti e traduttori o da corsi di laurea in traduzione, ignorano
completamente il diritto d’autore. E regolarmente si trovano colleghi che
effettuano (per riviste, giornali, agenzie, enti, imprese) traduzioni che la
legge pone sotto il diritto d’autore come se fossero traduzioni tecniche da
effettuarsi in regime IVA. Anche tra quelli che sanno dell’esistenza del
diritto d’autore è diffuso l’equivoco che riguardi solo i traduttori
editoriali.
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Mostra 20 libristi, galleria Cortese & Lisanti, Roma, 2010
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Un faro in questo panorama tenebroso è Il diritto d’autore del traduttore di Fabrizio Megale (Editoriale
Scientifica, 2004), l’unico testo organico sull’argomento finora pubblicato in
Italia. Il libro offre un quadro chiaro e articolato, sebbene necessariamente
sintetico, della legge, delle prospettive e delle problematiche oggi esistenti
in diversi settori della traduzione. Costituisce una bussola legale per il
traduttore perché, oltre a dare i riferimenti di base, offre una sintesi degli
orientamenti della dottrina e della giurisprudenza in materia.
Come ha avuto occasione di ricordare l’autore durante il
seminario, le sentenze relative al diritto d’autore sulle traduzioni sono
ancora pochissime, e in molti casi il saggio offre uno spaccato di orientamenti
di dottrina e giurisprudenza contrastanti, che aspettano di essere meglio definiti.
Lo saranno man mano che più traduttori (anche tramite le loro organizzazioni),
più giuristi e magistrati dedicheranno la loro attenzione al settore.
Oggi sono pochissimi in campo legale i professionisti con
una conoscenza approfondita del diritto d’autore, e ancora meno quelli esperti
nelle problematiche specifiche dei traduttori. Lo stesso dicasi per i
fiscalisti. Cosciente di questa situazione, che perpetua la diffusa violazione
della normativa, la sezione traduttori dell’SNS ha individuato tra gli
obiettivi prioritari l’accrescimento delle proprie competenze legali e la
collaborazione con professionisti qualificati. Nel frattempo è
necessario che i singoli traduttori si documentino e si incarichino in prima
persona di formare i propri consulenti, a cominciare dai commercialisti (i
quali hanno troppi pochi clienti che lavorano col diritto d’autore per essere
ben informati).
Iniziando a documentarci ci rendiamo conto che la legge,
pur nella sua imperfezione, offre strumenti importanti ai traduttori, a
cominciare proprio dal contratto di edizione di traduzione. Nonostante questo
contenga clausole che lo rendono sbilanciato a favore degli editori, lascia
anche ai traduttori un certo spazio di contrattazione. La prima volta che un
traduttore legge un contratto di edizione di traduzione può avere l’impressione
di trovarsi di fronte un testo in una lingua sconosciuta, ma dopo un po’ di
pratica con le varie clausole e dopo un po’ di esperienza (unita a qualche
disavventura) professionale entrerà nei meccanismi e riuscirà a penetrare il
“legalese” per arrivare al significato delle clausole, acquisendo la capacità
di valutare le modifiche opportune e necessarie. Parlo per esperienza: nei
contratti che ho firmato negli ultimi anni non ce n’è stato uno in cui non
abbia chiesto di modificare una o più clausole. E non c’è stata una volta in
cui non abbia ottenuto dei risultati. Certo, le modifiche sono state parziali
rispetto alle mie richieste perché, come succede alla maggior parte dei
traduttori freelance, la mia forza contrattuale è molto minore di quella degli
editori, ma il risultato è stato comunque importante. Intanto perché ho
ottenuto modifiche significative e per ogni contratto successivo partirò da una
base migliore. Poi perché, dato che come mi muovo io si muovono anche altri
colleghi, tutti insieme, lavorando su contratti diversi, contribuiamo a
migliorare lo standard generale. Inoltre la contrattazione abitua gli editori a
capire che hanno di fronte degli interlocutori preparati, aumenta il loro
rispetto e riduce le tentazioni di adottare comportamenti scorretti.
È
importante ricordare che noi traduttori abbiamo un vantaggio rispetto agli
editori, soprattutto ai grandi editori “imprigionati” in rigidi meccanismi
aziendali. Mentre le loro azioni e reazioni sono fortemente condizionate dal
punto di vista dei tempi e delle modalità, noi siamo liberi di adottare
strategie originali, flessibili e tagliate su misura per i diversi casi. Quello
che ci definisce come traduttori-autori è proprio la creatività. È doveroso
utilizzare questa creatività per rinforzare i nostri diritti, elaborare
percorsi di crescita, a livello individuale e di categoria, che ci consentano
di incidere sempre più nel nostro settore di lavoro. Dobbiamo sviluppare la
capacità di interpretare e usare gli strumenti legali come facciamo con quelli
linguistici, “importare” le migliori prassi a livello europeo come facciamo con
la letteratura. In diversi paesi della UE le
associazioni dei traduttori e degli editori hanno concordato dei contratti
quadro, delle condizioni generali di contratto o dei codici di usi che
rappresentano un punto di riferimento per i contratti di traduzione individuali (Code des usages
in Francia, Modelos de contratos de traducción in Spagna, Model
Translator/Publisher Agreement in Gran Bretagna, Normal kontrakt in
Norvegia ecc.). Sempre più spesso i contratti europei prevedono il compenso
misto, in Italia ancora poco diffuso. I traduttori, oltre alla retribuzione
a cartella, ricevono un compenso espresso in percentuale sulle vendite (royalties).
Tale sistema appare l’unico in grado di garantire al traduttore un equo
compenso, un diritto più volte richiamato a livello internazionale a partire
dai due principali punti di riferimento in materia: la Raccomandazione
di Nairobi sulla protezione giuridica dei traduttori, approvata dalla
Conferenza Generale dell’UNESCO il 22 novembre 1976, e la Carta del
traduttore, approvata dalla Federazione internazionale dei traduttori (FIT)
a Dubrovnik nel 1963, ed emendata a Oslo il 9 luglio 1994. Quest’ultima, nell’art.
21 del Capitolo III, relativo alla “Condizione economica e sociale del
traduttore”, afferma: “Il traduttore dev’essere associato alla fortuna della
sua opera; in particolare gli dev’essere garantito il diritto a una remunerazione
proporzionale al profitto commerciale della traduzione.” Per poi chiarire
nell’articolo successivo che, essendo la traduzione un’opera su commissione,
“il suo autore ha il diritto ad essere remunerato indipendentemente dai
profitti commerciali dell’opera tradotta”. Pertanto nei contratti misti (ormai lo
standard in diversi paesi, come in Francia) i diritti di autore patrimoniali vengono
ceduti in parte con un compenso forfetario, che rimane al traduttore
indipendentemente dal numero di copie vendute, e in parte con una percentuale
per ogni copia venduta dopo l’ammortamento dell’anticipo. Naturalmente le
formule specifiche possono differire nei vari contratti, e le associazioni europee
dei traduttori sono impegnate in un confronto per valutare quali funzionino
meglio. È ora che anche noi traduttori italiani ci impegniamo al loro fianco,
consapevoli che la riaffermazione del diritto d’autore del
traduttore, contro le sue costanti violazioni, è la prima “opera d’ingegno” cui
dobbiamo dedicarci.
* Elisa Comito
lavora come traduttrice letteraria e scientifica dall’inglese, dal francese e
dal romeno. È socia della sezione traduttori SNS e dell’AITI. Si è
specializzata in testi di confine tra narrativa e saggistica, che spaziano tra
generi e temi diversi, e in opere di autori con appartenenza culturale
composita. I diritti dimenticati le interessano particolarmente e oltre che nel
sindacato nel (poco) tempo libero dal lavoro è impegnata con Amnesty
International nella promozione dei diritti umani, convinta che tutti i diritti,
economici, sociali e culturali, siano indivisibili, interdipendenti e
correlati.
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